Rubrica “IL LEGALE RISPONDE” a cura dell’Avvocato Maria Caiafa – Copy
- Febbraio 9, 2026
- dalla Redazione
08 Minute
Quarta pagina
Scrivo da Salerno, sono un impiegato, mi chiamo Massimo. Ho problemi di salute e spesso sono costretto ad assentarmi dal lavoro. È vero che la società può licenziarmi per questo senza particolari problemi o la legge mi tutela? Confido in lei Avvocato, grazie di cuore

Salve sig. Massimo
La risposta al suo quesito è: dipende, ma il lavoratore non è privo di tutele.
L’assenza dal lavoro per motivi di salute, certificata dal medico, è un diritto riconosciuto dall’art. 38 della Costituzione e dalla normativa sul lavoro. Durante la malattia il lavoratore non può essere licenziato solo perché si ammala.
Il datore di lavoro può licenziare il dipendente solo se viene superato il cosiddetto periodo di comporto, cioè il limite massimo di assenze per malattia previsto dal contratto collettivo applicato, accordi individuali, prassi aziendale. Prima del superamento del comporto, il licenziamento è illegittimo.
Da tenere presente che il datore deve conteggiare correttamente i giorni di malattia, rispettare quanto previsto dal CCNL e comunicare chiaramente l’avvicinarsi del superamento del comporto ( in base alla giurisprudenza più recente) . Un licenziamento automatico o “punitivo” per le assenze è illegittimo .
Nell’ ipotesi che le assenze siano legate a patologie gravi o croniche, disabilità riconosciuta, tutte condizioni tutelate dalla legge 104/92 , entrano in gioco tutele aggiuntive in favore del lavoratore , tra cui divieto di discriminazione, obbligo di accomodamenti ragionevoli, in questi casi il licenziamento può essere discriminatorio e nullo.
Dunque il lavoratore che riceve un licenziamento per superamento del comporto dovrebbe dunque verificare il CCNL applicato , controllare il corretto calcolo delle assenze, valutare se la patologia rientra in ipotesi protette, rivolgersi subito a un legale o a un sindacato per rivendicare i propri diritti .
In conclusione ammalarsi non è una colpa e non giustifica di per sé il licenziamento.
Resta in ogni caso indispensabile una valutazione concreta del singolo caso, alla luce della documentazione medica e contrattuale, poiché solo l’analisi puntuale delle assenze e del quadro sanitario consente di verificare la legittimità di eventuali provvedimenti datoriali.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni .
Affettuosi Saluti
Avv. Maria Caiafa
(L’Avv. Maria Caiafa Riceve in Portici, Corso Garibaldi 162 dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19,previo appuntamento. Contatti : 0813041627 ; avvmariacaiafa@libero.it)
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