La sensibilità nei confronti della sicurezza negli ambienti lavorativi è piuttosto recente. Il Decreto Legislativo 81 del 2008 chiarisce infatti la natura dei ruoli che, a diversi livelli, s’interessano della sicurezza di specifiche realtà aziendali. Tra queste figure è presente quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi (RSPP), da nominare obbligatoriamente, con un ruolo importantissimo nell’ambito della Sicurezza sul lavoro. Solitamente si tratta del Datore di Lavoro, ma può anche essere un consulente esterno, esperto in sicurezza. Ovviamente il RSPP è soggetto al segreto professionale riguardo le aziende con cui interagisce per svolgere i compiti a lui assegnati dal D.lgs.81/08. Il ruolo dell’RSPP consiste in pratica nella diffusione di una cultura in materia di sicurezza; lo scopo è quello di non agire solo perché lo dice la legge, ma perché ciò deve essere visto come un’opportunità di cimentarsi in un concreto miglioramento dell’ambiente di lavoro. L’obiettivo è abbattere il più possibile il numero degli infortuni e delle malattie professionali, rendendo gli ambienti più sicuri, efficaci e proficui.

Il D.lgs.81/08 definisce tutto ciò che deve fare il “Servizio di Prevenzione e Protezione”:

  • Identificare e studiare, sulla base dell’organizzazione aziendale, i fattori di rischio e le norme per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro.
  • Sviluppare dei programmi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
  • Assistere alle riunioni in merito la tutela della sicurezza lavorativa e programmare la riunione periodica (per aziende con almeno 15 lavoratori), che in genere è annuale, cui deve prendere parte anche il Datore di Lavoro. Alla riunione devono inoltre partecipare il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
    Gli argomenti che devono essere affrontati sono: il Documento di Valutazione Rischi (DVR), eventuali infortuni e malattie professionali, criteri di scelta e specifiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori e dirigenti.
  • Informare i lavoratori circa le informazioni fondamentali di cui all’art. 36 del presente decreto (fattori di rischio che potrebbero recare malattie professionali o infortuni, piani di antincendio ed evacuazione, principali interventi di primo soccorso, ecc.).

L’RSPP è una figura indispensabile per la valutazione del livello di sicurezza nelle aziende. Si tratta infatti di una persona che deve gestire tutto il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro, affiancato da altre figure, tra le quali il Medico Competente aziendale. Il rischio va gestito: una volta individuato e stimato, devono essere programmate e messe in atto tutte le misure preventive e protettive, insieme ai necessari interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza. Tutto ciò è essenziale per una buona gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il Datore di Lavoro s’interfaccia dunque con l’RSPP, l’RLS e il Medico Competente per valutare i rischi cui sono esposti i lavoratori. L’RSPP deve in primo luogo possedere necessariamente un titolo di studio che sia almeno pari al diploma di scuola media superiore; deve inoltre essere in possesso di un attestato valido che attesti la frequenza a specifici corsi di formazione, finalizzati all’apprendimento delle competenze giuridiche, pratiche e comunicative utili a relazionarsi in modo funzionale con i dipendenti. L’RSPP e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) devono inoltre aggiornare la loro formazione ogni 5 anni; l’aggiornamento obbligatorio è specifico per lo svolgimento dei propri compiti. Che si tratti del Datore di lavoro o di un professionista esterno, vi è l’obbligo dunque di frequentare determinati corsi di formazione, con un numero di ore variabile in base alla tipologia del settore in cui opera l’azienda e in rapporto al numero di dipendenti. La durata minima dei corsi che devono frequentare i professionisti esterni per qualificarsi come RSPP è di 96 ore: 24 per il modulo A, cui si sommano 48 ore per il modulo B e 24 ore per la frequenza del modulo C. Oltre ad una formazione obbligatoria, un bravo RSPP deve fare tanta esperienza nel suo settore, affiancando specialisti già esperti, in modo tale da acquisire velocemente i comportamenti più consoni da adottare difronte alle diverse situazioni che si potrebbero presentare nelle aziende in tema di salute e sicurezza; in particolare è necessario imparare a svolgere al meglio l’attività d’informazione e formazione obbligata dal D.lgs.81/08 nei confronti dei lavoratori dell’azienda in cui si deve operare, specialmente per le mansioni di natura tecnica, fisica o a contatto con sostanze chimiche pericolose. I corsi per RSPP e ASPP sono mirati a formare rispettivamente, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Queste importanti figure professionali dovranno pensare al modo migliore per rendere l’azienda un luogo di lavoro sicuro per i lavoratori. L’importanza della formazione occupa un posto centrale nella strategia di messa in sicurezza aziendale. Il lavoratore stesso è di fatto il primo soggetto ad avere a che fare all’interno di una fitta rete di rischi che potrebbero compromettere la propria salute; deve dunque apprendere fin da subito, all’atto dell’assunzione, il modo migliore per gestirli, per salvaguardare sé stesso, i sui colleghi ed eventuali soggetti esterni. Il Datore di Lavoro deve autonominarsi o designare l’RSPP (è un obbligo non delegabile). Nel caso in cui non sia possibile per il datore di lavoro assumere questo incarico, dovrà provvedere alla nomina di un impiegato interno o rivolgersi ad un RSPP esterno. Si specifica che il lavoratore designato all’incarico dovrà seguire il corso di RSPP per consulente esterno.
Riportiamo di seguito i casi in cui è consentito svolgere questo ruolo da parte dei Datori di Lavoro:

  • aziende del settore artigiano o industriale fino a 30 lavoratori;
  • settore agricolo e zootecnico per imprese con massimo 30 addetti;
  • aziende della pesca che occupano meno di 20 lavoratori;
  • altre aziende con un numero di lavoratore non superiore a 200 addetti.

 

Alfonso Maria Liguori 

 

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