Rispetto delle normative di sicurezza sui posti di lavoro: una pacifica battaglia che le forze sociali insieme alle istituzioni pubbliche di controllo non devono abbandonare mai.  Nel tempo in Italia la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori  è stata continuamente modificata  fino ad arrivare al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n° 81, il cosiddetto Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro.  Gli obblighi sanciti dal Testo Unico si applicano in tutte le aziende in cui sia presente almeno un dipendente. Nella definizione di lavoratore sono compresi: soci lavoratori di cooperativa o di società, tirocinanti, studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro, volontari, lavoratori a progetto, lavoratori a chiamata, apprendisti cioè tutte le categorie di lavoratori o le figure ad essi equiparabili. Di fondamentale importanza sono i corsi da tenere per inculcare nei lavoratori il comportamento corretto da adottare per operare in sicurezza nei rispettivi settori.  Il contenuto, la durata e gli argomenti trattati nei corsi variano in base al grado di responsabilità e dei compiti che quella figura deve svolgere all’interno dell’azienda ma, soprattutto, variano in base al livello di rischio presente in azienda. I corsi devono tenersi in orario di lavoro e il loro costo non deve gravare sul lavoratore, ciò vuol dire che a pagarli deve essere il datore di lavoro. Svolgere i corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro, oltre ad essere indispensabile al fine di tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori, è un obbligo di legge ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.lgs 81.  Per trasgressionimancanze inadempienze riguardo la formazione del lavoratore sul tema della sicurezza sul lavoro esistono varie sanzioni con differenti importi.

  • Lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23
  • Datore di lavoro: che assume il ruolo di RSPP; arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44
  • RSPP: (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); arresto fra 3 e 6 mesi oppure l’ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,00
  • RLS :(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza); arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23
  • Dirigenti e preposti: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23
  • Addetti prevenzione incendi e addetti primo soccorso: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23
  • Addetti all’uso attrezzature di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44

Una questione delicatissima che in passato è spesso sfociata in casi di corruzione, collusione e di cattiva gestione da parte di alcuni pubblici funzionari preposti  al controllo delle norme di sicurezza sui posti di lavoro. Fortunatamente oggi le imprese che operano nel rispetto pieno delle normative vigenti sono aumentate in modo esponenziale. La sicurezza sul lavoro è un diritto non un’elemosina: lo rammentino i datori di lavoro prima di dover far intervenire, a tragedia avvenuta, la Procura della Repubblica.

 

Alfonso Maria Liguori

 

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